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Etichette degli alimenti: a cosa servono

Non accontentarsi di acquistare un prodotto solo dopo una rapida occhiata alla confezione, ma dopo l’esame (anche sommario) dell’etichetta è un gesto di consapevolezza e di responsabilità nei nostri consumi. Ci consente di acquisire tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sul prodotto, e quindi di scegliere quello più idoneo a soddisfare i bisogni e compatibile con le nostre esigenze. Inoltre, una corretta consultazione permette di confrontare diversi prodotti tra loro, sia in termini di ingredienti che di prezzi.

Per rispondere alle nostre esigenze, le etichette devono essere scritte almeno in lingua italiana (questo è obbligatorio per legge per tutti i prodotti in commercio nel nostro Paese), chiaramente leggibili, con caratteri di dimensioni accettabili. Devono inoltre essere indelebili, e chiare: nulla deve rimanere vago o incomprensibile.

Le norme che regolano l’etichetta degli alimenti

L’etichettatura dei prodotti alimentari in commercio in Europa, e di conseguenza anche nel nostro Paese, è conforme alle vigenti norme europee. Queste norme possono essere affiancate da altre prescrizioni nei diversi stati appartenenti all’Unione Europea, ma comunque sono inquadrate in un rigido sistema che tutela il consumatore, consentendogli di effettuare consapevolmente i propri acquisti. Niente è lasciato al caso, dunque: in ogni etichetta è obbligatorio rendere note al consumatore informazioni complete sul prodotto che sta acquistando.

Una volta assolti gli obblighi informativi prescritti dalla legge, il produttore ha comunque un margine di libertà: può, infatti, inserire in etichetta ulteriori informazioni sul prodotto, a patto che siano veritiere, accurate e non inducano il consumatore in errore. Un classico esempio è quello dei prodotti alimentari ai quali vengono attribuiti effetti o proprietà in realtà non possedute (ad esempio, preventive, curative o terapeutiche). La legge vieta anche allusioni ad effetti cardioprotettivi di un certo alimento, a meno che non siano scientificamente dimostrate; sono vietate indicazioni sulla possibile perdita di peso legata al consumo di quel particolare prodotto, ed anche referenze o pareri di singoli medici. È vietato anche l’opposto, ovvero “minacciare” il consumatore di conseguenze negative sulla sua salute nel caso di un mancato consumo del prodotto. Sono anche vietate indicazioni positive (ad esempio, “Contiene vitamina C”) riferite a prodotti eccessivamente grassi o ricchi di zucchero che mascherano, con una parvenza di salubrità, in modo eticamente scorretto i reali effetti negativi di questi alimenti.

Altri comportamenti scorretti si verificano nel caso di quei prodotti la cui composizione non corrisponde effettivamente a quanto promesso dagli slogan in etichetta (ad esempio, una preparazione gastronomica “agli scampi” che, di scampi veri, ne vede solo in quantità trascurabili). Un altro classico esempio di etichettatura scorretta (e vietata!) è quella che attribuisce al prodotto caratteristiche particolari quando, in realtà, tutti i prodotti analoghi hanno uguali caratteristiche (“miele naturale” è un classico esempio: perché, forse esiste un miele artificiale?).

In Italia, è il D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 a regolamentare l’etichettatura dei prodotti, in attuazione delle Direttive CEE n. 89/395/CEE e 89/396. Secondo l’Articolo 3 di questo Decreto, sulle etichette dei prodotti preconfezionati devono essere riportate le seguenti indicazioni:

  • denominazione di vendita;
  • elenco degli ingredienti;
  • quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
  • termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
  • nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del
    confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
  • sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1.2% in volume;
  • lotto di appartenenza del prodotto;
  • modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  • istruzioni per l’uso, ove necessario;
  • luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.

Queste sono le indicazioni obbligatorie per legge; in etichetta, però, possono esserci anche altre informazioni riportate su base volontaria come, ad esempio:

  • tabella nutrizionale;
  • marchio di produzione biologica o integrata;
  • attestazione “OGM free”;
  • marchi di qualità (IGP, IGT, DOC…);
  • certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 22000, certificazioni sulla filiera…);
  • informazioni complementari.

Leggere le indicazione obbligatorie dell’etichetta

1. Denominazione di vendita

È l’informazione che permette di identificare la tipologia di prodotto in vendita, e non può essere soggetta ad interpretazione o all’uso di nomi di fantasia. Le regole per la denominazione di vendita sono infatti chiare e univoche, poiché si devono attenere alle disposizioni che disciplinano il prodotto in questione. Quindi, si avranno denominazioni come “olio extravergine di oliva”, “vino da tavola”, “latte fresco pastorizzato di alta qualità”, “pasta di semola di grano duro”, e così via. Naturalmente, un prodotto può anche essere commercializzato con un nome commerciale di fantasia (come, ad esempio, quelli delle diverse patatine in busta), ma in etichetta va chiaramente indicata la denominazione (in questo caso, “patatine fritte”).

In questa denominazione devono essere anche contenute informazioni relative alle condizioni fisiche del prodotto (in polvere, surgelato, liofilizzato ecc.) e agli eventuali trattamenti che ha subito (affumicato, trattato con radiazioni ionizzanti, pastorizzato ecc.) a fini conservativi.

Talvolta la denominazione di vendita può trarre in inganno; è questo il caso, ad esempio, della pasta commercializzata come “pasta fresca”. L’aggettivo “fresca” non sta ad indicare che è stata prodotta da poco, quanto invece il fatto che non è stata sottoposta ad essiccazione. Altri prodotti commercializzati come “freschi” sono invece prodotti in tempi davvero recenti, come ad esempio le uova o i formaggi.

2. Elenco degli ingredienti

Tutti gli ingredienti presenti nel prodotto devono essere elencati in ordine decrescente di peso. Quindi, non solo gli ingredienti veri e propri ma anche le sostanze chimiche (conservanti, additivi, ecc.) e le eventuali sostanze allergeniche (frutta a guscio, latte, uova, ecc.). Anche l’acqua deve essere elencata fra gli ingredienti, se è presente in quantità superiori al 5% nel prodotto finito. Un’eccezione può essere rappresentata dai preparati a base di frutta o verdura miste: in questo caso, non essendoci un ingrediente che prevale sull’altro, la confezione deve riportare la dicitura “In proporzione variabile”. È questo il caso, ad esempio, di minestroni surgelati, insalate giardiniere, macedonie in barattolo.

In alcuni prodotti non è obbligatorio specificare l’elenco, poiché sono costituiti da un solo ingrediente: questi sono, ad esempio, burro, latte, panna, farina 00, aceto, birra, vino, ecc.

Quando un prodotto è commercializzato con una denominazione che richiama alla presenza di particolari ingredienti (ad esempio, “piadina con olio extravergine di oliva”, “tortelloni ai porcini”), nella lista degli ingredienti è obbligatorio indicare in quali percentuali questi sono presenti. Questa regola serve a difendere il consumatore da truffe piuttosto diffuse in etichetta, ovvero: invogliare all’acquisto con nomi evocativi per poi scoprire che, in questo caso, di olio extravergine o funghi porcini nel prodotto ce n’è solo l’ombra (e, spesso, neanche quella).

Fra le sostanze chimiche elencate ci sono anche gi additivi, che generalmente non hanno particolari valori nutrizionali ma vengono utilizzati per conferire particolari caratteristiche al prodotto (addensanti, coloranti, dolcificanti, emulsionanti, esaltatori di sapidità), per garantirne la conservazione (conservanti, antiossidanti) o che si trovano nel prodotto finito non per svolgere funzioni particolari, quanto come residui dei processi di lavorazione (sono detti anche adiuvanti, e possono essere ad esempio agenti antischiuma o antiagglomeranti). Gli additivi devono essere designati con la categoria di appartenenza, seguito dal nome specifico o dalla corrispondente sigla di identificazione europea (per intenderci, la classica “E” seguita da un numero a tre o quattro cifre). Ad esempio, sull’etichetta può essere riportato fra gli ingredienti: “Conservante: metabisolfito di potassio (E224)”. Per capire di che tipo di additivo si tratta, basta ricordare che le sigle di riferimento sono raggruppate in questo modo:

  • E100 – E199: coloranti;
  • E200 – E299: conservanti;
  • E300 – E399: antiossidanti, regolatori di acidità;
  • E400 – E499: addensanti, stabilizzanti, emulsionanti;
  • E500 – E599: regolatori di acidità, antiagglomeranti;
  • E600 – E699: esaltatori di sapidità;
  • E900 – E999: additivi vari (cere, glasse, agenti ausiliari, gas per il confezionamento, dolcificanti, schiumogeni);
  • E1100 – E1599: altri prodotti che non rientrano nelle precedenti voci.

Alcuni additivi possono indurre reazioni allergiche in soggetti particolarmente predisposti, mentre altri possono essere di origine animale o, addirittura, prodotti con l’utilizzo di OGM (Organismi Geneticamente Modificati). È sempre meglio, se possibile, scegliere prodotti che contengono il minor numero di additivi o se possibile, che non ne contengano affatto; dietro ad una sigla si può infatti nascondere un componente non gradito o addirittura pericoloso. Un consiglio può essere anche quello di fare la spesa tenendo a portata di mano uno stampato contenente la decodifica delle diverse sigle (vedi link utili in fondo alla pagina).

Tra gli ingredienti devono essere elencati anche le eventuali sostanze aromatizzanti presenti nel prodotto. Ne esistono due categorie principali: gli aromi naturali (ottenuti a partire da ingredienti naturali attraverso procedimenti chimici come la distillazione o l’estrazione) e gli aromi artificiali (ottenuti mediante sintesi chimica). Se sulla confezione è presente la semplice dicitura “aromi”, è sottointeso che si tratti esclusivamente di aromi artificiali, e non naturali. Inoltre, se un prodotto – poniamo, ad esempio, delle caramelle – contiene aromi naturali la dicitura riportata in etichetta deve essere “Caramelle alla menta”, mentre se gli aromi sono artificiali la differenza deve essere ben evidente, con l’utilizzo dell’espressione “Caramelle al gusto di menta”.

È inoltre obbligatorio specificare in etichetta la presenza di eventuali sostanze allergeniche: sia quelle contenute nel prodotto finito, sia quelle che accidentalmente possono esservi incluse. Gli allergeni più comuni sono rappresentati dalla frutta secca a guscio (nocciole, noci, mandorle, pistacchi, anacardi, noce pecan, noce brasiliana, noce macadamia), dal glutine (e, di conseguenza, dai cereali che lo contengono: grano, orzo, avena, farro, segale), nonché da prodotti di origine animale (crostacei, pesce, uova, latte e lattosio), arachidi, sedano, semi di sesamo, soia, senape, e tutti i loro derivati. Fra gli allergeni sono presenti anche alcuni conservanti (solfiti e anidride solforosa). Ad esempio, una tavoletta di cioccolato fondente sovente reca la dicitura “Può contenere tracce di [latte e nocciole]”, oppure può essere presente la scritta “Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche [uova, sesamo, arachidi]”: le due espressioni sono del tutto equivalenti.

Infine, uno specifico regolamento emanato nel 2003 dell’Unione Europea (n. 1830) obbliga i produttori a specificare in etichetta se i prodotti commercializzati sono OGM oppure ne contengono. In questo caso, devono essere ben visibili sull’etichetta le diciture “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene [nome dell’organismo]”. Anche la presenza di additivi derivanti da OGM deve essere distintamente indicata in etichetta.

Attenzione quando, nell’elenco degli ingredienti, troviamo i cosiddetti “grassi vegetali”. Il produttore non è tenuto a specificare quale origine abbiano questi grassi, ma il fatto che siano di origine vegetale non gioca, come si potrebbe invece intuire, a favore della loro qualità. Ad eccezione dell’olio di oliva, ad esempio, che è costituito da grassi insaturi (e quindi, più salutari), i non specificati “grassi vegetali” sono rappresentati da olio di palma, di cocco e grassi idrogenati in genere, che sono delle vere e proprie “bombe” per la nostra salute. Hanno di vantaggioso che costano poco, e quindi il produttore che vuole tagliare sui costi di produzione ne preferisce l’utilizzo rispetto a burro ed oli di maggior qualità. Inoltre, si tratta di ingredienti non specificati: in parole povere, ci può essere dentro qualsiasi cosa; d’altro canto, se venissero utilizzati prodotti di qualità (olio extravergine ad esempio, o di girasole) il produttore avrebbe tutto l’interesse ad evidenziarlo in etichetta. Il consiglio, dunque, è di evitare i prodotti che contengono “grassi vegetali”, dicitura troppo ambigua e vaga.

3. Quantità netta o quantità nominale

Questa voce riporta la quantità netta di prodotto cui si riferisce la confezione di vendita (escludendo perciò il peso della confezione e di qualsiasi tara) riferita all’idonea unità di misura. Perciò, per il liquidi è espressa in litri e suoi sottomultipli, mentre per gli altri prodotti è indicata in termini di massa (chilogrammo, ettogrammo, grammo). Nel caso di piccolissime quantità (inferiori a 5 grammi o 5 millilitri), è consentito anche non indicare il peso in etichetta; per i prodotti dolciari, questo limite è di 30 grammi. Per erbe aromatiche e spezie, invece, è necessario specificare il peso anche in piccole quantità.

Per i prodotti commercializzati con un liquido di governo (ad esempio, sottaceti, legumi in scatola, ecc.), oltre al peso netto deve essere riportato sulla confezione anche il peso sgocciolato. Attenzione, però: per “liquido di governo” si intendono per legge esclusivamente questi liquidi:

  • acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
  • soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
  • soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;
  • succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.

Balza subito all’occhio che, fra i liquidi elencati, manca l’olio; questo, infatti, non è considerato un liquido di governo, ma un ingrediente vero e proprio. Quindi, se acquistiamo del tonno al naturale sulla confezione sarà riportato il peso sgocciolato mentre, nel caso del tonno sott’olio, questa dicitura non sarà presente.

In alcuni casi è possibile leggere sulle confezioni la dicitura “peso nominale”: questo accade quando non è possibile ottenere confezioni esattamente simili in termini di prodotto contenuto. Un esempio classico è rappresentato da frutta o verdura confezionata: trattandosi di oggetti non frazionabili, ci possono essere leggere differenze di peso fra una confezione e l’altra. Queste differenze, comunque, non possono in genere discostarsi di più del 3% rispetto al peso dichiarato.

Può anche avvenire che alcuni prodotti tendano naturalmente a perdere acqua, e quindi peso, col passare del tempo. In questo caso la quantità venduta nella confezione può non corrispondere più a quella effettiva, e deve pertanto essere presente in etichetta la dicitura “Prodotto soggetto a calo di peso naturale”.

Alcuni prodotti surgelati, come ad esempio pesci e crostacei, vengono venduti con una copertura protettiva di ghiaccio che, a tutti gli effetti, è da considerarsi una tara. Sulla confezione, quindi, deve essere indicato il peso al netto della glassatura.

Al momento dell’acquisto, è importante sapere qual è la quantità netta che stiamo mettendo nel carrello per poter scegliere confrontando i prezzi riferiti all’unità di misura (euro/litro, euro/kg). È questo infatti l’unico modo per vedere quanto conveniente sia l’acquisto di un prodotto rispetto all’altro, poiché spesso esistono confezioni di vendita apparentemente simili, ma di diverso contenuto.

4. Termine minimo di conservazione o data di scadenza

Ogni alimento conserva inalterate le sue caratteristiche per un periodo di tempo specifico: sull’etichetta perciò deve essere riportato il termine minimo di conservazione “Da consumarsi preferibilmente entro (la fine di)…” oppure la data di scadenza “Da consumarsi entro”. Anche se sembrano indicare tutto sommato lo stesso concetto, le due scritte non sono equivalenti: nel primo caso, il prodotto può essere conservato anche oltre la data indicata; rimane infatti perfettamente commestibile, anche se dal punto di vista della qualità si può notare un peggioramento. Questo è il caso, ad esempio, di pasta, spezie, biscotti ed in generale i prodotti secchi e poco deperibili). La data di scadenza vera e propria, invece, non è una raccomandazione, quanto piuttosto una norma da seguire tassativamente. Il prodotto, oltre questo periodo di conservazione, può anche risultare nocivo nei confronti del consumatore; questo vale, per esempio, per latticini, affettati ed altri prodotti facilmente deperibili dal punto di vista microbiologico. In questo caso il produttore non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un consumo oltre questa data.

La data di riferimento deve essere riportata sulla confezione in questo ordine preciso: giorno/mese/anno. Esistono però alcune eccezioni:

  • dai prodotti conservabili per meno di tre mesi (latte fresco, affettati, latticini…) si può omettere l’anno di scadenza, riportando solo giorno/mese;
  • dai prodotti conservabili per un periodo compreso fra 3 e 18 mesi (prodotti da forno, salse, formaggi confezionati…) si può omettere il giorno di scadenza, riportando perciò solo mese/anno;
  • dai prodotti conservabili per più di 18 mesi (pelati, legumi, tonno in scatola…) può essere indicato solo l’anno di scadenza.

Naturalmente, le date di scadenza si riferiscono ad un prodotto correttamente conservato, secondo le indicazioni riportate in etichetta (vedi sotto).

Per alcuni prodotti la legge non contempla, invece, l’indicazione in etichetta di alcuna data di scadenza. Questi sono:

  • prodotti ortofrutticoli freschi;
  • vini (vini tout court, liquorosi, spumanti, frizzanti, aromatizzati) e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall’uva (come ad esempio i sidri);
  • bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
  • qualsiasi tipo di bevanda (alcolica o analcolica) destinata alle collettività e venduta in contenitori della capacità di oltre 5 litri;
  • prodotti da forno, panetteria e pasticceria che sono comunque destinati, per loro natura, ad essere consumati entro il giorno successivo;
  • aceti;
  • sale da cucina;
  • zuccheri (allo stato solido);
  • prodotti di confetteria (pastiglie, caramelle…), i cui ingredienti sono quasi esclusivamente rappresentati da zuccheri ed aromi;
  • chewing gum e simili;
  • gelati industriali monodose, ovvero confezionati singolarmente.

La legge impedisce la messa in vendita di prodotti la cui data di scadenza si riferisce al giorno precedente. In genere i supermercati tendono a rimuovere dagli scaffali i prodotti a breve scadenza anche una settimana prima, ma comunque è bene dare un’occhiata all’etichetta del prodotto che stiamo acquistando. Se prevediamo di consumarlo a breve, la scadenza non è molto rilevante; nel caso di un consumo dopo qualche tempo, meglio scegliere i prodotti dal fondo dello scaffale, che in genere sono quelli che scadono più avanti.

5. Produttore, confezionatore, venditore

In etichetta deve essere sempre riportata l’informazione relativa a chi è responsabile della produzione e della distribuzione del prodotto. Secondo la legge, infatti, il consumatore e le autorità pubbliche sono tenute a conoscere il nome (o la ragione sociale, o il marchio depositato) e la sede o del fabbricante o del confezionatore (o, per prodotti importati da territori extraeuropei, di un venditore stabilito nel’Unione Europea).

È importante, infatti, che in caso di reclamo o di richiesta di ulteriori informazioni si possa risalire facilmente al produttore.

6. Sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento

Anche in questo caso l’etichetta deve riportare la sede dello stabilimento dal quale è uscito il prodotto finito. Esistono però alcune eccezioni, per le quali la legge prevede che questa indicazione può essere omessa. Questo avviene quando il prodotto viene confezionato nello stesso stabilimento di produzione oppure nel caso di prodotti importati dall’estero e destinati alla vendita tal quali in Italia.

Le imprese produttrici più grosse possiedono spesso più stabilimenti di produzione; in etichetta, perciò, è necessario indicare esattamente da quale stabilimento proviene il prodotto che stiamo effettivamente acquistando. Questo può essere fatto con una punzonatura, o indicando (generalmente, accanto alla data di scadenza), la sigla corrispondente allo stabilimento di produzione.

7. Titolo alcolometrico

Il contenuto alcolico del prodotto deve essere specificato sull’etichetta quando supera l’1.2% in volume. È indicato con la dicitura “Alcool/Alc.[…] % vol.”. Il tenore di alcol può scostarsi fino allo 0.5% in più o in meno rispetto a quanto dichiarato in etichetta.

Alcuni prodotti possono subire, in bottiglia, una fermentazione secondaria. Questo processo fa sì che parte degli zuccheri contenuti continuino a fermentare ad opera dei microorganismi presenti in bottiglia; in questo caso, il contenuto alcolico è quantificato dalla somma dell’alcol effettivamente presente al momento dell’imbottigliamento e da quello che si prevede sarà generato dalla fermentazione secondaria. In etichetta si può dunque trovare una scritta del genere: “Alcool 11.5% + 1.5% vol.”.

8. Lotto di appartenenza del prodotto

La legge identifica il lotto come “un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche”. Per questo, l’appartenenza ad un lotto fa sì che, ad esempio in caso di problemi sanitari, tutti gli alimenti prodotti nello stesso lotto possano essere rintracciati ed eventualmente ritirati dal mercato. Nella sfortunata eventualità di aquistare un prodotto alterato, immangiabile o difettoso ci si può rivolgere direttamente all’azienda produttrice oppure all’ASL o ai NAS (Nucleo AntiSofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri) segnalando il lotto di appartenenza del prodotto ‘incriminato’.

Ciascun produttore o confezionatore è libero di scegliere un proprio sistema di identificazione del lotto, a patto che sia facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. In genere, si tratta della lettera “L.” seguita da una serie di numeri o da un codice alfanumerico.

In alcuni casi, la legge consente l’omissione del lotto identificativo quando il termine minimo di conservazione (o la data di scadenza) sono riportate con l’indicazione del giorno e del mese: in questo caso, l’accuratezza della scadenza permette di risalire in modo immediato al giorno di produzione. Altra eccezione avviene nel caso dei gelati monodose, a patto che il lotto sia stampigliato sull’imballaggio globale e per alcuni prodotti agricoli che, una volta usciti dall’azienda, sono direttamente inviati a centri di raccolta e confezionamento oppure sono destinati alle industrie di trasformazione. Anche i prodotti alimentari preincartati e quelli venduti su richiesta all’acquirente (ad esempio, affettati e formaggi dal banco salumi) non sono tenuti a riportare il lotto di produzione.

9. Modalità di conservazione e di utilizzazione

In genere tutti i prodotti alimentari necessitano di particolari condizioni di conservazione, che devono essere opportunamente segnalate in etichetta.

Nel caso di prodotti poco deperibili (pasta, crackers, orzo solubile…), viene riportata la semplice dicitura “Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore”. Quando, invece, si tratta di prodotti che hanno bisogno di essere mantenuti in frigorifero dopo l’apertura (latte UHT, bibite…), si può leggere sull’etichetta qualcosa simile a: “Si conserva a temperatura ambiente. Una volta aperto il contenitore, tenere in frigorifero e consumare entro 3/4 giorni”. In alcuni casi si consiglia anche, dopo l’apertura, di non conservare il prodotto nello stesso contenitore, ma di trasferirlo in uno di vetro o plastica idoneo al contatto con gli alimenti. Alcuni prodotti, essendo igroscopici, presentano la scritta “Teme l’umidità”, come ad esempio i funghi secchi.

Altri prodotti ancora devono essere conservati in frigorifero per tutta la durata della loro ‘esistenza’ (affettati preconfezionati, formaggi, pasta fresca, yogurt…), e sulla confezione è presente la dicitura “Da conservarsi in frigorifero, a temperature comprese fra 0 [+2] e +4°C”.

Un discorso a parte meritano i prodotti surgelati. A seconda del freezer che possediamo, infatti, si producono al suo interno temperature molto diverse. La temperatura massima raggiunta è codificata da un numero di stelle: più ce ne sono, più freddo il congelatore è in grado di generare. Di conseguenza, il periodo di conservazione dei surgelati cambia a seconda della temperatura raggiunta: in genere, sulle confezioni dei prodotti si possono trovare le indicazioni riferite alla ‘Conservazione domestica’. Nella tabella che segue sono è riportata la durata massima del prodotto in relazione alle modalità di conservazione adottate.

Luogo di conservazione Temperatura Periodo di conservazione
Nel congelatore **** o *** (-18°C) Vedi data consigliata sulla confezione
** (-12°C) 1 mese
* (-6°C) 1 settimana
Nello scomparto del ghiaccio [0°C] 3 giorni
Nel frigorifero [tra 0 e +4°C] 1 giorno

Ovviamente, la scadenza o il termine minimo di conservazione si riferiscono al prodotto correttamente conservato secondo le modalità indicate sulla confezione. Un’eccezione è rappresentata dalle uova: sulla confezione è riportata, per legge, una scadenza a distanza di 28 giorni dalla deposizione. In realtà, questo periodo si riferisce alle uova conservate a temperatura ambiente; se, dopo l’acquisto, abbiamo l’accortezza di tenerle in frigorifero, possiamo tranquillamente considerare posticipata la data di scadenza ‘ufficiale’ di almeno una decina di giorni.

10. Istruzioni per l’uso

Relativamente ad alcuni prodotti è necessario specificare le istruzioni per la loro corretta utilizzazione. Alcune possono sembrare scontate, mentre altre sono davvero importanti. Ad esempio, nel caso dei prodotti surgelati, sulla confezione viene sempre riportata la dicitura “Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato”: questa raccomandazione è giustificata da motivazioni di tipo igienico-sanitario. I prodotti scongelati, infatti, sono veri e propri territori di proliferazione di microorganismi che, una volta sviluppati, non sono uccisi dal congelamento ma rimangono latenti nel prodotto. Al successivo scongelamento, quindi, l’alimento avrà una carica batterica molto elevata, e potenzialmente dannosa per la salute. Mentre, inoltre, alcuni surgelati possono essere direttamente messi in padella o nel forno, per altri è necessario prima farli scongelare: è bene attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione, per evitare di rovinare il prodotto.

In alcuni casi, sull’etichetta viene riportato che il prodotto è “Da consumarsi previa (accurata) cottura”: questo avviene nel caso di cibi che potenzialmente possono essere contaminati da microorganismi patogeni (ad esempio, carne e pesce freschi, wurstel, ecc.).

Altre informazioni sono relative a tempi e modalità di cottura, oppure a suggerimenti per servire il prodotto. Ad esempio, “Cuocere in forno a 200°C per 30 minuti” oppure “Tempo di cottura: 3 minuti dall’affioramento”.

Spesso i cibi che acquistiamo sono presentati in confezioni attraenti, dotate di immagini che presentano il prodotto in modo appetibile, spesso associato ad altri alimenti in preparazioni ricercate. Ovviamente, questo non corrisponde a realtà, a meno che non siamo noi a cucinare o presentare il prodotto in un certo modo. Ecco perché sulle confezioni è scritto, a scanso di equivoci: “L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto”. Quando la scritta non è presente, si tratta di pubblicità ingannevole; noi, comunque, non facciamoci ingannare dal fascino della confezione.

11. Luogo di origine o provenienza

Questa indicazione è una vera e propria conquista per il consumatore, che finalmente vede riconosciuto il diritto di sapere da dove arriva il prodotto che sta acquistando. Fino a pochi anni fa questo non era possibile, ma ora sulle confezioni si possono finalmente trovare scritte come “Prodotto italiano”.

Attualmente la legge italiana prevede l’obbligo di dichiarare in etichetta l’origine di prodotti ortofrutticoli, carne bovina e pollame, prodotti ittici, uova, latte fresco, passata di pomodoro, miele ed olio extravergine di oliva. Tuttavia, si tratta di un obbligo solo parziale perché non sussiste ancora, purtroppo, il dovere di specificare la provenienza di prodotti come carne suina, caprina, ovina, di coniglio e tutti i loro derivati, latte a lunga conservazione, formaggi non DOP, pasta, pane, conserve vegetali.

Quando però un prodotto, nel nome commerciale o per via della presenza di una bandiera nazionale, sottintende la provenienza da un determinato Paese, è obbligatorio specificare la provenienza in etichetta: questo perché, purtroppo, sono diffusissimi i casi di truffa ai danni del consumatore. È il caso, ad esempio, della mozzarella italiana prodotta in Germania, o del formaggio francese prodotto nei Paesi dell’Est.

È sempre preferibile scegliere prodotti in cui sia riportato, in etichetta, il luogo di origine o di provenienza anche se la legge non lo prevede esplicitamente. In questo caso, il consumatore sceglie di dare fiducia a un’azienda che, pur non essendo obbligata da vincoli di legge, sceglie di lavorare o commercializzare prodotti italiani e non di provenienza estera (che, spesso, hanno il vantaggio di avere costi molto più competitivi rispetto a quelli italiani. Non sempre, purtroppo, la qualità è garantita).

Un piccolo discorso va fatto per quanto riguarda i funghi secchi. Nel nostro Paese sono infatti molte le aziende che commercializzano questo prodotto, che in genere è composto da una miscela di diversi tipi di funghi, o da funghi porcini (e relativa famiglia) in purezza. Si tratta di prodotti particolarmente costosi, dal momento che non è possibile coltivare i boleti, ma solo raccoglierli in natura. Accade che, per ridurre i costi della materia prima, i produttori spesso si approvvigionino di funghi di provenienza estera (tipicamente, dall’Europa dell’Est). Come tutti sappiamo è purtroppo proprio in questi Paesi, come ad esempio la Romania o la Bulgaria, che il fallout radioattivo dell’esplosione del reattore nucleare di Chernobyl nel 1986 si depositò con maggiore intensità. I funghi, per loro natura, agiscono come delle vere e proprie “spugne”, ed è possibile che quelli provenienti dall’Est Europa siano contaminati ancora da sostanze radioattive. Quindi, prima di acquistare dei funghi secchi confezionati, è bene controllare in etichetta la loro provenienza o, se non specificato, la sede dello stabilimento di produzione. Se questa è avvenuta nei Paesi dell’Est, meglio per precauzione non acquistare quel prodotto. I funghi secchi di provenienza italiana sono di certo più costosi, ma ci espongono a minori rischi per la nostra salute: nell’incertezza, meglio non rischiare!

Leggere le indicazione volontarie dell’etichetta

Tabella nutrizionale

Ormai in quasi tutte le etichette sono presenti le informazioni nutrizionali relative al prodotto; questo perché il consumatore ha imparato a scegliere gli alimenti anche in base al loro valore nutritivo ed ai potenziali effetti sull’organismo. Dall’elenco degli ingredienti è infatti possibile solo farsi una vaga idea riguardo all’effettivo contenuto calorico e alla ripartizione dei nutrienti presenti nel prodotto.

Nella tabella nutrizionale deve essere riportato:

  • valore energetico (Kcal apportate);
  • quantità dei diversi elementi nutritivi presenti: carboidrati, proteine, grassi;
  • altri componenti come fibre alimentari, acidi grassi saturi e insaturi, sodio, vitamine, sali minerali.

Nella tabella le quantità presenti sono contenute in un peso pari a 100 grammi. Nel caso di prodotti liquidi (bibite, succhi, alcolici…), invece, le informazioni nutrizionali si riferiscono ad un volume di 100 millilitri.

Marchio di produzione biologica, OGM free, marchi di qualità

Attenzione: dal 1° luglio 2010, in ottemperanza al Regolamento europeo CE 271/2010, sulle etichette sarà presente un nuovo simbolo che identifica i prodotti da agricoltura biologica. Si tratta di un logo al cui interno sono raffigurate dodici stelle bianche su campo verde, disposte a formare una foglia (per vedere com’è fatto, basta visitare il sito http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/logo_biologico/index.html). Nei prodotti biologici, è bene ricordarlo, l’Unione Europea vieta l’utilizzo di qualsiasi tipo di additivo (ad eccezione di alcuni rarissimi casi).

I prodotti che non contengono organismi geneticamente modificati riportano, in etichetta, un simbolo associato alla dicitura “OGM free”. In etichetta il produttore è obbligato a specificare se, intenzionalmente o accidentalmente, nel prodotto finito è presente una quantità superiore allo 0.9% di sostanze derivanti da OGM. Questo significa che, se inferiori allo 0.9%, qualche OGM può essere presente in un prodotto senza che ne siamo a conoscenza? Purtroppo, sì. La legislazione vigente garantisce l’assenza al 100% di OGM solo nei prodotti biologici e negli alimenti destinati all’infanzia.

Esistono poi delle “eccellenze” riconosciute dalla legislazione comunitaria, che assegna ad esempio i marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP/IGT (Indicazione Geografica Protetta/Tipica), STG (Specialità Tradizionale Garantita) a quei prodotti che seguono precisi disciplinari di produzione. In questo caso, si ha la certezza di acquistare un prodotto la cui origine è controllata e certificata: è facile riconoscere, sulle confezioni, i simboli che indicano queste certificazioni: sono di forma rotonda, hanno colore blu e giallo e recano al loro interno la scritta corrispondente al marchio assegnato.

I vini possono essere identificati con la sigla DOC (Denominazione di Origine Controllata), mentre gli spumanti possono avere la certificazione VSQ o VSQPRD (Vino Spumante di Qualità/VSQ Prodotto in Regioni Determinate). Ne esistono comunque molte altre, relative ad esempio ai vini frizzanti o a quelli liquorosi; la presenza di queste sigle indica un prodotto di elevata qualità.

Certificazioni di qualità

Alcune aziende scelgono volontariamente di aderire a protocolli di certificazione di qualità alimentare, che sono verificati da enti indipendenti e garantiscono il controllo di tutte le fasi produttive. Quindi, sulle confezioni può essere riportata la dicitura “Azienda con sistema di qualità certificato da [nome dell’ente certificatore] con certificato n. […]”, oppure “Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001”.

Informazioni complementari

Alcuni produttori scelgono di riportare in etichetta informazioni quali, ad esempio:

  • Olio extravergine d’oliva di prima spremitura a freddo”: questo significa che il prodotto è stato ottenuto dalla spremitura meccanica della pasta di olive a temperature inferiori ai 27°C, e si tratta quindi di un prodotto di qualità. A temperature superiori, infatti, le caratteristiche organolettiche dell’olio tendono a peggiorare, perché i composti aromatici vengono degradati. Attenzione, però: questa dicitura non sta a significare che il prodotto venga poi spremuto un’altra volta, perché per legge non può esistere una seconda spremitura delle olive per la produzione di olio extravergine!
  • Sulle confezioni di tonno in scatola può apparire l’indicazione “Prodotto lavorato fresco (sul luogo di pesca)”, che sta a significare che per la produzione non è stato utilizzato il tonno surgelato che quasi sempre si usa. Su questi prodotti è talvolta presente il marchio “Dolphin safe”, che sta a significare che il tonno è stato pescato secondo metodi che evitano la cattura e l’uccisione accidentale dei delfini.
  • Prodotto lavorato a mano” o “trafilatura al bronzo” sono diciture che stanno a significare che alimenti come pasta fresca, ripiena o secca sono di maggior qualità rispetto alla maggior parte degli altri prodotti simili, però derivanti da lavorazioni industriali.
  • Numero verde, servizio clienti: sono solo le aziende più grandi a mettere a disposizione del consumatore questi servizi. Contattando l’azienda si possono sporgere reclami, fornire suggerimenti e, talvolta, ricevere materiale informativo.

Un’informazione complementare che spesso invece manca è la data di produzione dell’alimento che stiamo acquistando. Per alcuni potrebbe essere un’informazione superflua, ma tanto superflua non lo è: infatti, nel caso di prodotti il cui aroma tende ad affievolirsi nel tempo (come ad esempio spezie, ma anche tè o caffè) può essere utile sapere quando sono stati prodotti, in modo tale da scegliere quelli più freschi. Lo stesso accade quando acquistiamo vari tipi di conserve: conoscere la data di produzione ci permette di sapere se ciò che stiamo scegliendo è è un prodotto di stagione oppure no. E la differenza non è trascurabile. Ma se la data di produzione non figura in etichetta? Bisognerebbe essere in grado di interpretare il codice identificativo della partita (lotto), ma spesso si tratta di combinazioni comprensibili solo al produttore. Questa incapacità regna per tutti i prodotti, tranne che per le conserve di origine vegetale: ad ogni anno corrisponde infatti una precisa lettera dell’alfabeto, mentre un numero a tre cifre (compreso fra 1 e 366) identifica il giorno esatto di produzione. Ad esempio, la sigla “B147” sta ad indicare che la produzione è avvenuta il 27 maggio (147° giorno dell’anno) dell’anno 2004.

Codice a barre

Tutti i prodotti in vendita sono dotati di codici a barre, che in apparenza sono un incomprensibile miscuglio di lineette e numeri. In realtà i numeri hanno un loro preciso significato: le prime due cifre si riferiscono alla nazionalità del proprietario del marchio; ad esempio da “80” a“83” indicano l’Italia, da “40” a “43” la Germania, “560” il Portogallo, e così via. La ditta di produzione è identificata dalle successive cinque cifre, mentre le ultime cinque sono relative al prodotto stesso.

Attenzione: non basta leggere un “80” sul codice a barre perché il prodotto sia automaticamente italiano: infatti queste cifre si riferiscono solo – vale la pena di ripeterlo – alla nazionalità del proprietario del marchio. Questo vuol dire che si potrebbe trattare di un alimento prodotto con ingredienti di provenienza estera, oppure addirittura di un prodotto importato, e commercializzato con un marchio italiano. Il rovescio della medaglia è che un’azienda estera potrebbe commercializzare da noi un prodotto interamente italiano, ma in quel caso le prime due cifre si riferirebbero al Paese estero dove questa ditta ha la sua sede legale! Nell’incertezza, ovviamente, meglio cercare in etichetta le indicazioni relative alla provenienza delle materie prime o, nel in alternativa, a dove è situato lo stabilimento di produzione.

Materiali, riciclabilità e idoneità al contatto con gli alimenti

Dato che la raccolta differenziata dei rifiuti sta ormai diventando una realtà a livello nazionale, i produttori degli imballaggi sono obbligati ad identificare con apposite sigle e simboli i materiali di cui si compongono, in modo tale da consentirne il corretto smaltimento. A ciascuno di questi corrisponde un numero che, a livello europeo, identifica il prodotto in modo inconfondibile.

Per il vetro è prevista la sigla “VE” ; a carta e cartone corrisponde la sigla “CA”; le lattine invece possono essere:

  • ACC = banda stagnata o latta (acciaio rivestito di stagno);
  • AL o ALU = alluminio;
  • FE = ferro.

I contenitori di plastica possono essere di vario tipo:

  • PE = polietilene;
  • HDPE (o PE-HD) = polietilene ad alta densità;
  • LDPE (o PE-LD) = polietilene a bassa densità;
  • PET = polietilentereftalato;
  • PI = poliaccoppiati;
  • PP = polipropilene;
  • PS = polistirene;
  • PT = poliestrusi;
  • PVC = polivinilcloruro.

I poliaccoppiati (come ad esempio il tetrapak) sono identificati dalla sigla “PI”.

Tutti i materiali che, effettivamente o potenzialmente, possono venire a contatto con l’alimento, devono riportare ben visibile la dicitura “Per alimenti” oppure il familiare simbolo che rappresenta, stilizzati, un bicchiere e una forchetta.

Il simbolo triangolare formato da tre frecce () significa che l’imballaggio è riciclabile, oppure prodotto con materiale riciclato. Altri simboli grafici presenti su etichette o imballaggi sono quelli che invitano il consumatore ad adottare comportamenti corretti dopo l’utilizzo del prodotto: ad esempio, gettare l’involucro nel cestino della spazzatura ( “Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso”) o riciclarlo, schiacciarlo per ridurre il volume complessivo dei rifiuti ( o “Appiattire dopo l’uso”).

Il simbolo , nonostante le apparenze, non sta a significare che il prodotto è riciclabile, quanto invece che la ditta produttrice aderisce ai consorzi per il recupero degli imballaggi. In Italia, purtroppo, non sempre è utilizzato correttamente. Il marchio sta invece ad indicare che il prodotto è stato certificato dall’Ecolabel, marchio riconosciuto a livello europeo assegnato alle aziende a ridotto impatto ambientale.

Qualche consiglio finale

Non sempre è possibile esaminare attentamente le etichette dei prodotti che finiscono nel nostro carrello, ed è normale che sia così: una spesa potrebbe durare anche ore. Però un po’ di attenzione si può sempre fare.

Prima di tutto, le etichette con maggiori quantità di informazioni corrispondono generalmente a prodotti di qualità, poiché la trasparenza e la ricchezza di descrizioni informano il consumatore in modo più completo. Detta in altri termini, ‘non hanno nulla da nascondere’. Le etichette poco chiare, con scritte molto piccole o con scarse informazioni potrebbero celare, per contro, carenze di qualità del prodotto.

È bene diffidare altrettanto di confezioni che attirano troppo l’attenzione enfatizzando sul concetto di “naturalità” e “tradizione” del prodotto: ad esempio, immagini bucoliche che richiamano scene di vita agreste o rappresentazioni di amabili nonnine che tirano la pasta sfoglia in una cascina di campagna fanno certamente presa sui nostri sentimenti, ma è il loro scopo; il prodotto potrebbe provenire (e, quasi sicuramente, proviene) da uno dei tanti stabilimenti industriali. La cosa non è di per sé negativa, perché si tratta di prodotti certamente di buona qualità ma, in un certo senso, è una “truffa” che fa presa sui nostri sentimenti.

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21 Comments

  • loredana ha detto:

    compro la robiola fresca di cocconato venduta a peso , non c’è nessuna scadenza sull’incarto : come faccio a sapere se è veramente fresca?questa settimana l’ho comprata non mi sembrava fresca, l’ho riportata indietro, la commessa è andata in cella ha preso la vaschetta dove sono contenute e mi ha fatto vedere la scadenza stampigliata sulla vaschetta ma non c’era su ogni singola robiola. E’ tutto regolare secondo voi che sull’incarto del singolo prodotto non ci sia la scadenza?

  • Alberto ha detto:

    Mi è stato regalato un Salame “molto” stagionato,sembra una mazza ferrata !
    Vedo una etichetta in plastica dura dove sui lati sono riportati i mesi,i giorni e gli Anni;c’è una punzonatura (intacca) per giorno mese ed anno,è la Data di scadenza??
    I Salumi stagionati mi sembra non abbiano una scadenza però dato che il prodotto è immangiabile,data la durezza,ci vuole la sega(!)vorrei farlo presente al venditore e dato che l’anno punzonato è il 2011 eventualmente fare un esposto all’Autorità competente….
    Grazie

    • Giovanni Lattanzi ha detto:

      Per Alberto. Dalla descrizione è difficile capire la situazione. L’etichetta deve riportare la data in maniera leggibile, non criptica. Essendo un regalo può darsi che sia stato acquistato in precedenza, prima della scadenza, e regalato poi, quindi difficile rivalersi sul venditore/produttore. La durezza potrebbe essere nella natura stessa del salume.

  • stefano ha detto:

    Salve, mi è stato detto che per la produzione di pasta artigianale, è obbligatori inserire in etichetta la % di umidità. Ho fatto alcuni controlli nei vari supermercati ma la maggiorparte dei prodotti non riporta tale dato. Sono obbligato in fase di etichettatura a inserire tale dato? o è del tutto facoltativo?

    Grazie in anticipo

  • grossetocity ha detto:

    Vorrei sapere se è posso inserire in etichett di olio extra vergine la denominazione “da olive coltivate in maremma”.Grazie

  • lory ha detto:

    se nel mio locale dovessi servire le pizze farcite da me, con il condimento fresco (mozz. pom. ecc) ma che hanno la base surgelata, sono obbligata a scriverlo nel menù? grazie

  • alessio ha detto:

    vorrei sapere se su i funghi secchi serve la data di produzione.
    e quelli congelati serve la data di produzione?

  • Christian ha detto:

    Buon giorno. Volevo sapere se nel mio negozietto di alimentari potevo inserire anche prodotti con private label; non però con la marca del distributore ( crai, bennet, esselunga ecc ) ma con la dicitura ” prodotto per crai, esselunga ” ecc. In genere è scritto nell’etichetta posta sul retro mentre la dicitura è spesso un nome di fantasia dato dal produttore ( pasta delizia oppure olio gustoso ). Grazie

  • Lucia D'Anna ha detto:

    Buon giorno! Perché non pretendere che su tutti i prodotti, cominciando da quelli alimentari, sia chiaramente indicato dove conferire gli incarti? Per ora lo fa solo una ditta, ma sarebbe rivoluzionario se lo facessero tutti.Grazie per la risposta

  • serena ha detto:

    al carrefour di via modena a milano, vendono il salame di Terre D’italia ma l’etichetta riporta le ultime due cifre del codice a barre cancellate con il pennarello così come il peso, e il prezzo del prodotto pesato. In aggiunta c’e’ una nuova etichetta con nuovo codice a barre, prezzo e peso… mi hanno detto che e’ normale perchè il salame cambia di peso e quindi lo rietichettano… è corretto procedere così?

    • Giovanni Lattanzi ha detto:

      Per Serena. Dipende da cosa c’era scritto sulla vecchia etichetta. O meglio, da cosa vede cambia tra le due. Se cambia solo il peso, quindi il prezzo, allora è credibile. Altrimenti mi insospettirei. Verifichi le date di produzione e scadenza sull’etichetta originaria.

  • Luca ha detto:

    Salve, vi scrivo dalla Campania.
    Con tutto il marciume che sta emergendo, anche nei tg, ci troviamo in difficoltà nel leggere le etichette dei prodotti.
    Per prima cosa abbiamo controllato la pasta, cercando di capire da quali stabilimenti provenisse. Ma mi pongo una prima domanda: il fatto che sia prodotto e confezionato da uno stabilimento in un’altra regione, non significa che non vengano utilizzati prodotti contaminati, è giusto come ragionamento?
    Lo stesso per cereali, legumi, etc.
    Come capire la provenienza dellle materie prime?

    • Giovanni Lattanzi ha detto:

      Per Luca. Si questo è un problema grave. Tutti inostri discorsi partono dal presupposto che chi coltiva lo faccia seriamente, ma soprattutto che coltivi e produca in aree salubri e non inquinate. In questo caso l’unica certezza viene dal Km zero, ossia comprare da produttori locali di fiducia.

  • sergio castiglioni ha detto:

    ho acquistato un barattolo di verdure condimento per riso, non c’è la scadenza
    Però ho letto sul tappo la scritta KB 187— 09.00.
    Posso fidarmi , e perchè questa scritta.

    • Giovanni Lattanzi ha detto:

      Per Sergio. Strano, una scadenza deve esserci se vien emesso in vendita. La sigla non ha nulla a che vedere con la scadenza.

  • roberto ha detto:

    Grazie per l’articolo, completo ed esauriente.
    Se già non li conoscete vi suggerisco di dare un’occhiata ai prodotti che riportano l’Etichetta Trasparente Pianesiana, che mi sembra attualmente la più completa e ricca di informazioni (ad esempio riporta la data di confezionamento).

  • stefano ha detto:

    Oggi al mcdonald’s oltre al panino ho preso il succo d’arancia che fornicono in bottiglietta e noto che il prodotto era scaduto di oltre un mese, tranquillamente avviso il personale della cosa e loro mi rispondono che non e’ scaduto ma che, essendo un prodotto americano loro invertono i giorni con i mesi MM/GG/AA al posto di GG/MM/AA . ?? bel casino dico io… se su un prodotto trovo 08/03/15
    in che data scade?? se non so’ da che parte viene??

  • Adriana ha detto:

    I valori nutrizionali riguardanti i prodotti surgelati si riferiscono al prodotto surgelato o cotto?
    Grazie a chi mi risponderà

  • Isabella ha detto:

    Se si riscontra una discrepanza fra da peso indicato e pesoi reale a chi bisogna fare la segnalazione? Es. se un pacco di farina contiene 490 Gr invece che 5o0

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